Normativa ed adempimenti delle manifestazioni a premi (raccolta punti)

Vediamo insieme la normativa che regola una raccolta punti.

Si considera "manifestazione a premi" un qualsiasi concorso od operazione rivolta al pubblico, consistente nella promessa di premi. Generalmente si possono distinguere due differenti categorie: "operazione" e "concorso" a premi.

Operazione a premi: si realizza quando, a seguito dell' acquisto o vendita di un prodotto, viene conferito a tutti i partecipanti un premio promesso.

Concorso a premi: si realizza quando l'iniziativa commerciale prevede che, con o senza l'acquisto del prodotto e/o del servizio, il premio è attribuito solo ad alcuni dei partecipanti.

Adempimenti raccolta punti

La raccolta punti

Dal D.P.R. 430 / 2001:

[...] - Art. 3. - Operazioni a premio

1. Sono considerate operazioni a premio, anche se il destinatario del premio è un soggetto diverso dall'acquirente il prodotto o servizio promozionato, le manifestazioni pubblicitarie che prevedono:

  • a) le offerte di premi a tutti colore che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto, anche su supporto magnetico;
  • b) le offerte di un regalo a tutti i coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio.

2. Sono considerate operazioni a premio anche quelle nelle quali, all'acquirente di uno o più prodotti o servizi promozionati, viene offerta in premio la possibilità di ottenere, dietro presentazione di un numero predeterminato di prove di acquisto e mediante un contributo di spesa, un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato.Il contributo richiesto non deve essere superiore al 75 per cento del costo del prodotto o servizio, sostenuto dalla ditta promotrice, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il premio consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto.[...]

[...] Art. 6. - Esclusioni

1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio:[...]

  • c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest'ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;[...]

L'autocertificazione

Il regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante dell'impresa promotrice, o suo delegato, deve essere conservato presso la sede dell'impresa promotrice per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. Il regolamento va redatto anteriormente alla data di inizio dello svolgimento della promozione e tutte le successive modifiche apportate al regolamento andranno anch'esse certificate con le stesse modalità e conservate, unitamente al regolamento originario, dall'impresa promotrice.

Il regolamento

Il regolamento, contenente tutte le informazioni utili alla partecipazione all'operazione a premio, va inviato al Ministero dello Sviluppo Economico, messo a disposizione del consumatore per una corretta informazione e contemporaneamente va conservato nella sede dell'impresa promotrice. Nel regolamento è necessario indicare il soggetto o i soggetti promotori, la durata, l'ambito territoriale, le modalit&à di svolgimento della manifestazione, la natura e il valore indicativo dei singoli premi messi in palio, il meccanismo dell'Operazione, ed infine il termine della consegna degli stessi.

La cauzione ovvero fideiussione

Dal D.P.R. 430 / 2001:

[...] - Art. 7. - Cauzione

1. Al fine di garantire l'effettiva corresponsione dei premi promessi, i soggetti che intendono svolgere una manifestazione a premio prestano cauzione in misura pari:

  • a) in caso di concorsi, al valore complessivo dei premi promessi determinato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o della relativa imposta sostitutiva o sulla base del prezzo dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto;
  • b) in caso di operazioni, al 20 per cento del valore complessivo dei premi di cui alla lettera a); la cauzione non è dovuta qualora il premio sia corrisposto all'atto dell'acquisto del prodotto o del servizio promozionato.

[...]3. La cauzione è prestata a favore del Ministero delle attività produttive ed ha scadenza non inferiore ad un anno dalla conclusione della manifestazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore. Se entro il detto termine di scadenza non è richiesto dal Ministero delle attività produttive l'incameramento della cauzione, la stessa si intende svincolata. Per i concorsi a premio la cauzione si intende svincolata, anche prima del termine di scadenza, trascorsi centottanta giorni dalla data di trasmissione al Ministero delle attività produttive del processo verbale di chiusura della manifestazione, di cui all'articolo 9.

Riepilogo adempimenti

ADEMPIMENTO FORMA
Costituzione del deposito Certificato di deposito o lettera fidejussoria bancaria o assicurativa in bollo autenticata
Regolamento pubblico Documento su carta semplice sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto delegato ed autocertificato
Comunicazione di avvio PREMA OP/1 di accompagnamento della fidejussione
Assegnazione e chiusura NULLA

TRe S.r.l. precisa che quanto sopra riportato si deve intendere solo come sintesi non esaustiva degli adempimenti di legge riportati nel D.P.R. 430/2001. Si raccomanda di verificare attentamente gli adempimenti previsti secondo quanto indicato dal Ministero dello sviluppo economico.

Come opzione aggiuntiva TRe S.r.l. può comunque svolgere per conto dell'azienda Cliente, direttamente o avvalendosi di partners certificati, tutte le procedure richieste.

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